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D.Lvo 22/01/2004 n. 28a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definirsi in via convenzionale e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonchè organizzazione di corsi di cultura cinematografica. 4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3, l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti. 5. Con Decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose. 6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza. Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 45 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1965, n. 282, è il seguente: «Art. 45 (Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche). Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonchè per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti f) (abrogata) g) (abrogata) h) (abrogata) i) (abrogata) l) (abrogata) m) (abrogata) n) (abrogata) o) (abrogata) p) per la ricerca creativa q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico t) (abrogata) u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, semprechè le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonchè l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo z) (abrogata). In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15 del Regio Decreto-Legge 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 12 agosto 1927, n. 1615 a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo. L'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio Decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della Legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio Decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo «La Biennale di Venezia», per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.». Art. 20. Denuncia di inizio lavorazione del film 1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente Decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonchè ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità di cui all'articolo 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 8. 2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia. 3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalità italiana in base alle leggi precedenti. Art. 21. Adempimenti tecnici 1. Per la determinazione della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente Decreto, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena. 2. Il materiale scenico di repertorio può essere utilizzato purchè tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere storico e culturale. 3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali. 4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un paese dell'Unione europea. Il Direttore generale competente può consentire deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia pea la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali di reciprocità. Art. 22. Apertura di sale cinematografiche 1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonchè alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esi stenti in altra zona dello stesso territorio provinciale. 2. Ai fini di cui al comma 1, si intende a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche. 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza. 4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonchè gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi. 5. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento è rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta. Note all'art. 22: -Il testo degli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, è il seguente: «Art. 141. - Per l'applicazione dell'art. 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti |
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